Sì, un commercialista può collaborare con un mediatore creditizio, ma solo restando nel perimetro della legge: la mediazione verso il pubblico è riservata ai soggetti iscritti nell'elenco OAM, quindi il professionista può segnalare i clienti o operare come collaboratore del mediatore, senza sostituirsi a lui e senza promettere l'esito di una richiesta di finanziamento. Questa guida spiega come funziona, quali limiti esistono, come si ragiona sui compensi e come si imposta una collaborazione ordinata.
- L'attività di mediazione creditizia verso il pubblico è riservata agli iscritti all'elenco OAM: il professionista collabora con un mediatore iscritto, non ne fa le veci.
- Si può segnalare un cliente oppure operare in modo strutturato come collaboratore: cambiano obblighi, formazione e controlli.
- Il mediatore deve verificare onorabilità e professionalità di chi è a contatto con il pubblico e risponde delle condotte dei collaboratori.
- Nessuna collaborazione può garantire approvazioni, tempi o guadagni: la decisione spetta sempre a banche e intermediari.
Cosa fa il mediatore creditizio e perché conta l'iscrizione OAM
Secondo l'art. 128-sexies del Testo Unico Bancario, nel testo modificato dal D.Lgs. 212\/2025, è mediatore creditizio chi mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza o tramite canale informatico, banche, intermediari finanziari e altri soggetti autorizzati all'erogazione del credito con la potenziale clientela, ai fini della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Dal punto di vista pratico, il mediatore non eroga credito: analizza la posizione del cliente, individua i canali più coerenti, prepara la documentazione e accompagna la richiesta. La valutazione e la decisione restano di banche e intermediari.
Alcuni punti normativi sono centrali per chi pensa di collaborare:
- Riserva di attività: l'esercizio professionale verso il pubblico è riservato ai soggetti iscritti nell'apposito elenco tenuto dall'OAM.
- Attività consentite: il mediatore può svolgere solo la mediazione e le attività connesse o strumentali.
- Indipendenza: deve operare senza legami con le parti che ne compromettano l'indipendenza.
- Forma societaria: per l'iscrizione servono la forma di S.p.A., S.a.p.A., S.r.l. o società cooperativa e la sede legale e amministrativa in Italia (o, per i soggetti comunitari, una stabile organizzazione).
- Polizza RC professionale: l'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di responsabilità civile per i danni derivanti da condotte proprie o di terzi di cui il mediatore risponde per legge.
Ne deriva che il commercialista non può improvvisarsi mediatore a titolo individuale: l'iscrizione riguarda società con requisiti precisi. La via ordinaria è affiancare un mediatore già iscritto.
Collaborare con un mediatore creditizio: cosa può fare il professionista
Il commercialista conosce bilanci, flussi di cassa, scadenze fiscali e fabbisogni di liquidità dei clienti: è spesso il primo a capire che serve un finanziamento. Il tema è come trasformare questa conoscenza in un supporto utile senza invadere un'attività riservata. In pratica esistono due impostazioni.
1. Segnalazione del cliente
Il professionista, con il consenso del cliente, lo mette in contatto con il mediatore. Da quel momento la fase di mediazione (analisi, scelta dei canali, presentazione della pratica) è condotta dal mediatore iscritto. È la forma più semplice e adatta a chi vuole restare concentrato sulla consulenza fiscale e contabile.
2. Collaborazione strutturata
Il professionista opera come collaboratore del mediatore, con un incarico formalizzato, formazione e regole operative. Qui pesano le norme sulla responsabilità: agenti e mediatori devono assicurare e verificare, con procedure interne adeguate, che dipendenti e collaboratori a contatto con il pubblico rispettino le norme applicabili e possiedano requisiti di onorabilità e professionalità. Chi sceglie questa strada deve quindi aspettarsi controlli, documentazione e aggiornamento continuo.
| Aspetto | Segnalazione del cliente | Collaborazione strutturata |
|---|---|---|
| Ruolo del professionista | Presenta il cliente al mediatore | Opera nella rete del mediatore secondo l'incarico |
| Contatto con il pubblico | Limitato alla segnalazione | Più ampio, entro i limiti contrattuali e di legge |
| Verifiche del mediatore | Contenute, ma serve chiarezza sul consenso e sui dati | Onorabilità, professionalità, formazione, procedure interne |
| Impegno richiesto | Basso | Medio-alto e continuativo |
| Da definire per iscritto | Modalità di segnalazione e dati condivisi | Mandato, compiti, compensi, obblighi, riservatezza |
Il perimetro esatto dipende dal contratto e dalla normativa vigente: prima di operare conviene sempre confrontarsi con il mediatore e verificare le regole del proprio Ordine professionale e del codice deontologico.
Compensi e commissioni: come ragionare senza false aspettative
Il tema delle commissioni per la segnalazione di clienti per finanziamenti è quello su cui circolano più semplificazioni. Alcuni principi di buon senso:
- Il compenso, quando previsto, dipende dall'accordo con il mediatore e dall'effettivo perfezionamento dell'operazione, non dalla semplice segnalazione.
- Nessuno può garantire un livello di guadagno: l'esito dipende dalle valutazioni di banche e intermediari e dalle caratteristiche di ciascun cliente.
- Le condizioni vanno messe per iscritto: quando matura il compenso, come viene calcolato, in quali casi non spetta.
- Il cliente deve essere informato in modo trasparente del ruolo di ciascun soggetto, per evitare conflitti di interesse percepiti o reali.
- Gli aspetti fiscali e contributivi del compenso vanno valutati con attenzione dal professionista, secondo la propria posizione.
Per il commercialista è essenziale anche l'indipendenza: se si consiglia un finanziamento a un cliente, la raccomandazione deve restare coerente con l'interesse del cliente e non essere guidata dall'eventuale compenso.
Checklist prima di avviare la collaborazione
- Verifica l'iscrizione OAM del mediatore e la sua regolarità (numero di iscrizione, elenco consultabile).
- Chiedi chiarezza sul ruolo: segnalatore o collaboratore, con quali compiti e quali limiti.
- Leggi il contratto: compensi, durata, recesso, obblighi di riservatezza e formazione.
- Controlla le coperture assicurative del mediatore e le procedure interne di controllo sui collaboratori.
- Prepara l'informativa al cliente e raccogli il consenso prima di condividere dati e documenti.
- Verifica la compatibilità con le regole del tuo Ordine e con eventuali incarichi già in essere.
- Definisci il flusso operativo: chi contatta il cliente, chi raccoglie i documenti, chi segue la pratica.
- Informati sui calendari OAM se pensi a un percorso più strutturato: prove, comunicazioni e regimi transitori vanno verificati sulle fonti ufficiali aggiornate.
Un esempio pratico (ipotetico)
Uno studio segue una S.r.l. di servizi con ordini in crescita e un capitale circolante sotto pressione. Il commercialista nota che la società ha anticipato diversi costi e vorrebbe finanziare un nuovo macchinario. Invece di improvvisare una risposta, propone al cliente un confronto con un mediatore iscritto OAM e, ottenuto il consenso, trasmette i riferimenti.
Il mediatore analizza bilanci, centrale rischi e piano di investimento, indica quali canali bancari e finanziari possono essere coerenti e prepara la documentazione. La decisione finale spetta agli istituti: l'esito può essere positivo, parziale o negativo, e il cliente ne viene informato con chiarezza. Lo studio resta il consulente di fiducia, con un interlocutore specializzato e un flusso ordinato. L'esempio è puramente illustrativo e non indica risultati attesi.
Cosa cambia nel 2026 con il D.Lgs. 212\/2025
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, che recepisce la direttiva UE 2023\/2225 (nota come CCD2), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026 ed è entrato in vigore il 10 gennaio 2026. Le norme intervengono sul TUB e sul D.Lgs. 141\/2010. In generale, le nuove regole si applicano dal 20 novembre 2026, termine fissato dalla direttiva stessa.
Tra le novità, il tetto dei finanziamenti soggetti alla disciplina sul credito ai consumatori passa da 75.000 a 100.000 euro. Per chi collabora con un mediatore, il messaggio operativo è chiaro: trasparenza verso il cliente, procedure interne solide e verifica dei requisiti dei collaboratori diventano ancora più centrali. Per i dettagli applicativi e per eventuali regimi transitori è opportuno verificare le condizioni aggiornate sulle fonti ufficiali e sulle comunicazioni dell'OAM.
Un ulteriore confine da ricordare: secondo uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato, l'attività di recupero crediti può essere svolta dagli agenti in attività finanziaria, ma non più dai mediatori creditizi. Chi collabora con un mediatore non deve quindi proporre ai clienti servizi di recupero crediti come parte dell'attività di mediazione.
Errori da evitare
- Svolgere mediazione senza iscrizione: presentarsi al cliente come soggetto che 'ottiene' finanziamenti, senza essere iscritto o senza operare sotto un mediatore iscritto, espone a rischi rilevanti.
- Promettere l'esito: nessuno può garantire approvazioni, tempi o condizioni; la decisione spetta a banche e intermediari.
- Condividere dati senza consenso: documenti, bilanci e informazioni del cliente vanno trasmessi solo dopo informativa e consenso, nel rispetto della normativa sulla privacy.
- Ignorare il conflitto di interessi: il consiglio al cliente deve restare indipendente dal compenso.
- Firmare accordi vaghi: senza regole su compensi, ruoli e recesso nascono contestazioni.
- Sottovalutare la formazione: onorabilità, professionalità e aggiornamento non sono formalità, soprattutto con le novità del 2026.
- Confondere mediazione e recupero crediti: sono attività distinte, con regole diverse.
- Presentare pratiche incomplete: documentazione disordinata e dati incoerenti rallentano la valutazione e riducono la credibilità del cliente.
Come ti affianca Credit-One
Credit-One S.p.A. è mediatore creditizio iscritto all'elenco OAM con numero M384, con sede a Roma e operatività nazionale. Non eroga credito e non garantisce l'esito delle richieste: ogni concessione dipende dalla valutazione di banche e intermediari. Per i professionisti che vogliono affiancarci, e per i loro clienti, il supporto è concreto:
- Analisi gratuita della posizione: esaminiamo bilanci, esposizioni, centrale rischi e obiettivi del cliente, per capire se e come impostare la richiesta.
- Selezione dei canali bancari e finanziari più adatti: individuiamo gli interlocutori più coerenti con profilo, finalità e dimensione dell'operazione.
- Preparazione della documentazione: aiutiamo a costruire un fascicolo ordinato, completo e leggibile per chi dovrà valutarlo.
- Monitoraggio della pratica sulla piattaforma HumanX: segnalatore e cliente possono seguire l'avanzamento con maggiore trasparenza, senza rincorrere aggiornamenti.
Per chi vuole capire come inserirsi nella nostra rete, nella pagina Lavora con Credit-One (\/lavoraconnoi) è descritto il percorso di collaborazione. In linea generale si parte da un confronto conoscitivo, si verificano requisiti e compatibilità, si formalizzano ruoli e condizioni e, solo dopo, si passa all'operatività. Non promettiamo guadagni: i compensi, quando previsti, dipendono dagli accordi e dal perfezionamento delle operazioni.
Fonti: Testo Unico Bancario (artt. 128-sexies e 128-septies) tramite Brocardi; testo del D.Lgs. 212\/2025 tramite Edizioni Europee; FISCOeTASSE; WST Legal; Servizio Studi del Senato (AG 321); EC News; MEF – Dipartimento del Tesoro; Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 112-2019\/I); OAM. Contenuto aggiornato al 02\/10\/2026.
Domande frequenti
Un commercialista può segnalare clienti a un mediatore creditizio?
Sì, con il consenso del cliente il commercialista può metterlo in contatto con un mediatore creditizio iscritto OAM. La fase di mediazione, cioè analisi, scelta dei canali e presentazione della pratica, resta del mediatore. Conviene formalizzare per iscritto le modalità e verificare la compatibilità con le regole del proprio Ordine professionale.
Per collaborare con un mediatore creditizio serve l'iscrizione OAM?
La mediazione creditizia verso il pubblico è riservata ai soggetti iscritti all'elenco OAM, che per legge hanno forma societaria precisa. Chi collabora lo fa nell'ambito di un mediatore già iscritto, che deve verificarne onorabilità e professionalità. Il livello di requisiti dipende dal ruolo: va verificato con il mediatore e con le comunicazioni OAM aggiornate.
Come funzionano le commissioni per la segnalazione di clienti?
Dipendono dall'accordo con il mediatore e, di norma, dal perfezionamento dell'operazione, non dalla semplice segnalazione. Nessuno può garantire un guadagno, perché l'esito dipende da banche e intermediari. Condizioni, modalità di calcolo e casi di esclusione vanno messi per iscritto prima di iniziare, valutando anche gli aspetti fiscali con il proprio consulente.
Il mediatore creditizio può occuparsi di recupero crediti?
Secondo uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato, il recupero crediti può essere svolto dagli agenti in attività finanziaria ma non più dai mediatori creditizi. Il mediatore può svolgere solo mediazione e attività connesse o strumentali. Chi collabora non dovrebbe quindi proporre il recupero crediti come parte del servizio: conviene verificare sempre la normativa vigente.
Cosa cambia nel 2026 per chi collabora con un mediatore?
Il D.Lgs. 212\/2025, in vigore dal 10 gennaio 2026, recepisce la direttiva UE 2023\/2225 e modifica TUB e D.Lgs. 141\/2010. In generale le nuove regole si applicano dal 20 novembre 2026. Mediatori e agenti devono verificare, con procedure adeguate, che i collaboratori a contatto con il pubblico rispettino le norme e abbiano i requisiti richiesti.
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Credit-One S.p.A. è un mediatore creditizio iscritto all'elenco OAM al n. M384. Il contenuto ha finalità informative e non costituisce offerta al pubblico né consulenza personalizzata: la concessione di qualsiasi finanziamento è subordinata alla valutazione e all'approvazione della banca o dell'intermediario erogante. Fogli informativi e documentazione di trasparenza sono disponibili nella sezione Trasparenza del sito.
