La composizione negoziata della crisi è un percorso volontario e riservato con cui l'imprenditore commerciale o agricolo, quando il risanamento appare ragionevolmente perseguibile, chiede la nomina di un esperto indipendente che lo aiuti a trattare con i creditori. Durante le trattative l'impresa resta nelle mani dell'imprenditore e può chiedere al tribunale misure protettive. In alcuni casi, con autorizzazione del tribunale, può anche accedere a finanziamenti prededucibili. Questa guida spiega come funziona e quale credito può restare disponibile.
- Si accede tramite la piattaforma telematica nazionale delle Camere di commercio, con test pratico e checklist del piano.
- L'imprenditore conserva la gestione dell'impresa, ma atti straordinari e pagamenti sono soggetti a regole di vigilanza e informazione.
- Le misure protettive e i finanziamenti prededucibili richiedono il passaggio dal tribunale.
- Ogni nuova finanza dipende dalla valutazione di banche e intermediari: nessun esito è garantito.
Composizione negoziata della crisi: che cos'è e quando conviene
La composizione negoziata della crisi è disciplinata dagli artt. 12-25-undecies del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 14\/2019), modificato, tra l'altro, dal d.lgs. 83\/2022 e dal d.lgs. 136\/2024. È pensata per chi si trova in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, ma ha ancora prospettive di risanamento. Non è uno strumento per imprese senza possibilità di ripresa.
Il contesto spiega perché se ne parli oggi. La stampa di settore, tra cui Il Giornale delle PMI, segnala credito alle piccole e medie imprese più caro e segnali di deterioramento. Intervenire presto, quando i flussi di cassa sono ancora leggibili, amplia le soluzioni disponibili.
Secondo il rapporto semestrale Unioncamere (IX edizione, maggio 2026), le imprese che hanno avuto accesso allo strumento sono 4.489. Di queste, circa il 5% è sottosoglia e circa il 9% appartiene a un gruppo. Lo strumento riguarda quindi realtà diverse, non solo le aziende più grandi.
Come si accede: piattaforma, test pratico ed esperto
La domanda si presenta tramite la piattaforma telematica nazionale, accessibile dal sito della Camera di commercio competente per la sede dell'impresa. Sulla piattaforma si trovano anche il test pratico, la checklist per il piano di risanamento e l'elenco della documentazione richiesta.
Il test pratico non è un indicatore legale di crisi. Serve a stimare se il risanamento sia ragionevolmente perseguibile, mettendo a confronto il debito da ristrutturare con i flussi annui che la gestione può generare. Il calcolo non include gli effetti di strategie future. Un esito favorevole non garantisce nulla, ma aiuta a capire se aprire il percorso.
Il passo successivo è la nomina dell'esperto della composizione negoziata, figura indipendente e terza. L'esperto non decide per le parti e non eroga credito: facilita il confronto tra impresa e creditori e valuta con l'imprenditore la praticabilità delle soluzioni.
Le novità del 2026
Il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, pubblicato nel Bollettino ufficiale il 31 maggio 2026, ha aggiornato il documento operativo approvato con il decreto del 21 marzo 2023. L'aggiornamento recepisce le modifiche del d.lgs. 136\/2024 e riguarda, tra l'altro:
- il test pratico e la checklist del piano;
- il protocollo di conduzione delle trattative;
- la formazione degli esperti;
- la piattaforma telematica e la scheda sintetica del professionista.
La nuova sezione II-bis indica gli elementi da inserire nei piani che prevedono accordi di ristrutturazione, concordato preventivo o piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Il valore riconosciuto ai soci va quantificato ai sensi dell'art. 120-quater CCII.
Gestione dell'impresa e misure protettive
Durante le trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento sono però soggetti alle regole di vigilanza e informazione previste dal CCII. È quindi utile concordare con l'esperto, prima di compierle, le operazioni che escono dall'ordinario.
Per proteggere il patrimonio mentre si negozia, l'imprenditore può chiedere al tribunale le misure protettive contro le azioni esecutive e cautelari dei creditori (artt. 18 e 19 CCII). La richiesta va pubblicata nel registro delle imprese ed è sottoposta alla conferma giudiziale nei termini previsti dalla legge. Per durata e condizioni conviene fare riferimento al testo vigente e al proprio legale.
Quale credito resta disponibile durante il percorso
È la domanda che molti imprenditori si pongono. Va chiarito subito un punto: il dato Unioncamere indica che solo 867 imprese, pari a circa il 19% di quelle considerate, hanno manifestato l'esigenza di nuove risorse finanziarie. Non equivale al numero di finanziamenti concessi né all'importo erogato. Dice che la finanza nuova è una necessità per una parte delle imprese, non che sia sempre ottenibile.
Le principali strade, in via generale, sono queste.
| Strumento | Riferimento | Quando può servire | Cosa verificare |
|---|---|---|---|
| Finanziamenti prededucibili | Art. 22 CCII | Servono risorse per proseguire l'attività durante le trattative | Autorizzazione del tribunale, utilità per i creditori, assenza di pregiudizio, stato delle trattative |
| Finanziamenti infragruppo | Art. 25 CCII | L'impresa fa parte di un gruppo | Regole sulla postergazione e requisiti per l'eventuale prededuzione |
| Linee e affidamenti ordinari | Valutazione di banche e intermediari | Gestione corrente, capitale circolante | Merito creditizio, piano, flussi attesi, garanzie disponibili |
| Flussi della gestione | Piano di risanamento | Il piano non richiede nuova finanza | Sostenibilità dei flussi nel tempo |
Finanziamenti prededucibili: cosa sapere
L'art. 22 CCII consente, ricorrendone i presupposti e con autorizzazione del tribunale, di contrarre finanziamenti prededucibili. Nella valutazione possono rilevare l'utilità per i creditori, l'assenza di pregiudizio rispetto alla loro migliore soddisfazione e lo stato delle trattative. Chi finanzia valuta rischio e documentazione, quindi la concessione non è mai automatica.
Su garanzie pubbliche e agevolazioni, non esistono dati ufficiali specifici per la composizione negoziata che si possano citare con certezza. Conviene verificare caso per caso le condizioni aggiornate prima di impostare il piano finanziario.
Esempi pratici
Gli esempi sono illustrativi, senza valori né esiti.
- Impresa manifatturiera con calo di ordini: ha debiti tributari e bancari ma un margine operativo ancora positivo. Il test pratico mostra che i flussi annui possono sostenere una parte del debito. L'esperto apre il confronto con banche e fornitori, mentre l'azienda prepara un piano di risanamento credibile.
- Gruppo di PMI con una società in tensione: la controllante valuta un finanziamento infragruppo. Prima occorre verificare gli effetti sulla postergazione e i requisiti per l'eventuale prededuzione, ai sensi dell'art. 25 CCII.
- Impresa con azioni esecutive in corso: chiede le misure protettive per evitare che i pignoramenti blocchino le trattative, nel rispetto di pubblicazione e conferma giudiziale.
Checklist prima di aprire il percorso
- Fotografare debiti, scadenze e flussi di cassa prospettici degli ultimi periodi.
- Svolgere il test pratico sulla piattaforma e conservarne l'esito.
- Impostare la bozza del piano di risanamento seguendo la checklist ufficiale.
- Individuare i creditori chiave (banche, fornitori strategici, erario, istituti previdenziali).
- Definire se servono nuove risorse finanziarie, per quale importo e per quale uso.
- Valutare con il legale o il commercialista le misure protettive e le possibili soluzioni successive.
- Preparare la documentazione necessaria anche per interlocutori bancari e finanziari.
Dopo la composizione negoziata: gli sbocchi possibili
Il percorso può concludersi con soluzioni diverse, a seconda dell'esito delle trattative. Può portare ad accordi con i creditori, a un piano di risanamento dell'impresa o a strumenti previsti dal Codice della crisi, come gli accordi di ristrutturazione dei debiti o il concordato preventivo. La scelta dipende da sostenibilità del piano, adesione dei creditori e valutazioni di legge. Per questo conviene ragionare fin dall'inizio su più scenari.
Errori da evitare
- Aspettare troppo: con liquidità già esaurita restano meno soluzioni e le trattative diventano più difficili.
- Scambiare il test pratico per una diagnosi legale: è una stima di perseguibilità, non un indicatore di crisi.
- Presentare un piano generico: senza flussi, ipotesi e coerenza con i debiti, la credibilità verso creditori e finanziatori cala.
- Fare pagamenti o atti straordinari non coerenti: possono compromettere le trattative e rientrano nelle regole di vigilanza.
- Contare su nuova finanza come certa: la concessione dipende sempre dalla valutazione di banche e intermediari.
- Trascurare le comunicazioni ai creditori: la trasparenza con l'esperto e con le controparti è parte del metodo.
Come ti affianca Credit-One
Credit-One S.p.A. è mediatore creditizio iscritto all'elenco OAM (M384) e opera a livello nazionale. Non eroga credito e non garantisce l'esito: affianca l'impresa nella parte finanziaria, in coordinamento con i professionisti che seguono la procedura. In concreto:
- Analisi gratuita della posizione: esaminiamo debiti, flussi, garanzie e fabbisogno, per capire quali risorse possano servire e con quale uso.
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- Preparazione della documentazione: organizziamo bilanci, situazioni infrannuali, piano e informazioni utili alle valutazioni degli istituti.
- Monitoraggio sulla piattaforma HumanX: segui lo stato della pratica e le richieste degli interlocutori in un unico ambiente.
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Fonti: Unioncamere (Rapporto semestrale sulla composizione negoziata, IX edizione, maggio 2026); Ministero della Giustizia (decreto dirigenziale 23 aprile 2026); d.lgs. 14\/2019 e successive modifiche; Diritto della Crisi; PMI.it; EcNews; Consulenza.it; Il Giornale delle PMI. Prima di decidere verificare le norme vigenti. Aggiornato al 21\/10\/2026.
Domande frequenti
Chi può chiedere la composizione negoziata della crisi?
Può chiederla l'imprenditore commerciale o agricolo quando il risanamento appare ragionevolmente perseguibile. La domanda si presenta tramite la piattaforma telematica nazionale, accessibile dal sito della Camera di commercio competente per sede. Prima conviene svolgere il test pratico e preparare la bozza del piano. Per i dettagli sui requisiti è opportuno verificare il testo vigente del Codice della crisi con un professionista.
Il test pratico dice se l'impresa è in crisi?
No. Il test pratico non è un indicatore legale di crisi. Serve a stimare se il risanamento sia ragionevolmente perseguibile, mettendo a confronto il debito da ristrutturare con i flussi annui che la gestione può generare, senza considerare gli effetti di strategie future. È uno strumento di orientamento: la valutazione completa richiede un'analisi del piano e della situazione specifica.
Che cosa sono le misure protettive?
Sono provvedimenti che l'imprenditore può chiedere al tribunale per tutelarsi dalle azioni esecutive e cautelari dei creditori durante le trattative, secondo gli artt. 18 e 19 CCII. La richiesta va pubblicata nel registro delle imprese ed è sottoposta alla conferma giudiziale nei termini di legge. Durata e condizioni vanno verificate nel testo vigente con il proprio legale.
Durante il percorso posso ottenere nuovi finanziamenti?
Dipende dal caso. L'art. 22 CCII consente, ricorrendone i presupposti e con autorizzazione del tribunale, di contrarre finanziamenti prededucibili. Restano comunque decisive la valutazione di banche e intermediari, la qualità del piano e le garanzie disponibili. Nessuno può garantire la concessione: è importante presentare documentazione chiara e un fabbisogno ben motivato.
Quante imprese hanno avuto bisogno di nuova finanza?
Secondo il rapporto semestrale Unioncamere (IX edizione, maggio 2026), su 4.489 imprese che hanno avuto accesso allo strumento, 867 (circa il 19% di quelle considerate) hanno manifestato l'esigenza di nuove risorse finanziarie. Il dato indica un bisogno dichiarato, non il numero di finanziamenti concessi né gli importi effettivamente erogati.
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Credit-One S.p.A. è un mediatore creditizio iscritto all'elenco OAM al n. M384. Il contenuto ha finalità informative e non costituisce offerta al pubblico né consulenza personalizzata: la concessione di qualsiasi finanziamento è subordinata alla valutazione e all'approvazione della banca o dell'intermediario erogante. Fogli informativi e documentazione di trasparenza sono disponibili nella sezione Trasparenza del sito.
